Tempi di guida e di riposo
I limiti del regolamento (CE) n. 561/2006, l'orario di lavoro della direttiva 2002/15/CE e le regole del cronotachigrafo, raccolti in una sola pagina.
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A chi si applica
Il regolamento (CE) n. 561/2006 si applica al trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (rimorchio compreso) e al trasporto di passeggeri con veicoli di più di nove posti, conducente compreso. Vale in tutta l’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera; fuori da quest’area si applica l’accordo AETR, con regole equivalenti.
I limiti in una tabella
| Regola | Limite | Eccezione o dettaglio |
|---|---|---|
| Guida giornaliera | 9 ore | 10 ore, due volte a settimana |
| Guida settimanale | 56 ore | Settimana da lunedì 00:00 a domenica 24:00 |
| Guida in due settimane | 90 ore | Totale su due settimane consecutive |
| Pausa | 45 minuti dopo 4h30 di guida | Frazionabile in 15 min + 30 min, in quest’ordine |
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive | 9 ore fino a 3 volte tra due riposi settimanali; oppure 3h + 9h |
| Riposo settimanale | 45 ore | 24 ore se ridotto, con compensazione entro la fine della 3ª settimana successiva |
Pause: l’ordine conta
Dopo 4h30 di guida accumulata è obbligatoria una pausa di 45 minuti. Può essere divisa in due parti, ma solo in questa sequenza: prima una pausa di almeno 15 minuti, poi una di almeno 30 minuti. Trenta e poi quindici non va bene.
Durante la pausa il conducente non può svolgere alcun lavoro. Caricare, scaricare, occuparsi dei documenti o fare manutenzione non conta come pausa: conta come lavoro.
Riposo giornaliero e regola delle 24 ore
Il riposo giornaliero deve essere concluso entro 24 ore dalla fine del riposo precedente. Da qui nasce l’arco massimo di lavoro in una giornata:
- con riposo regolare di 11 ore → 13 ore di arco;
- con riposo ridotto di 9 ore → 15 ore di arco.
Il riposo ridotto può essere usato al massimo tre volte tra due riposi settimanali e, a differenza del riposo settimanale ridotto, non richiede compensazione.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve iniziare, al più tardi, alla fine di sei periodi di 24 ore contati dalla fine del riposo settimanale precedente. In ogni due settimane consecutive servono due riposi settimanali regolari, oppure uno regolare e uno ridotto.
Quando è ridotto, la differenza rispetto alle 45 ore va goduta in blocco, attaccata a un riposo di almeno 9 ore, entro la fine della terza settimana successiva.
Le 45 ore non si dormono in cabina. Dal Pacchetto Mobilità, il riposo settimanale regolare va goduto in un alloggio adeguato, pagato dal datore di lavoro. Il riposo settimanale ridotto e il riposo giornaliero possono ancora essere goduti nel veicolo, purché abbia una cuccetta adeguata e sia fermo.
La regola delle 4 settimane
Solo per il trasporto internazionale di merci. Permette di godere due riposi settimanali ridotti consecutivi fuori dallo Stato membro in cui l’impresa è stabilita, purché in ogni quattro settimane consecutive ci siano almeno quattro riposi settimanali, di cui almeno due regolari.
Il trasporto si considera internazionale quando i due riposi ridotti consecutivi iniziano fuori dallo Stato membro del datore di lavoro e dal Paese di residenza del conducente. Il riposo settimanale successivo deve essere preceduto dalla compensazione dei due riposi ridotti, goduta in un’unica soluzione, mai separata da guida o altro lavoro.
Non si applica ai passeggeri. Chi trasporta passeggeri resta soggetto alla regola delle due settimane.
Traghetto e treno
Quando accompagna il veicolo trasportato su traghetto o treno, il conducente può interrompere il riposo giornaliero regolare o il riposo settimanale ridotto al massimo due volte, per un totale di un’ora, purché abbia accesso a cabina letto, cuccetta o couchette.
Per il riposo settimanale regolare la deroga è più stretta: vale solo se la traversata è programmata per 8 ore o più e il conducente dispone di cabina letto. Anche così, non può trascorrere parte di quel riposo nel veicolo prima dell’imbarco o dopo lo sbarco.
La guida effettuata durante l’interruzione non conta per il periodo di guida giornaliera prima e dopo il riposo, ma conta per i limiti settimanale e bisettimanale. Registrala con il simbolo traghetto o treno del cronotachigrafo.
Rientro del conducente
L’impresa deve organizzare il lavoro in modo che il conducente possa rientrare al centro operativo o alla propria residenza ogni quattro settimane — o ogni tre settimane, se ha goduto due riposi settimanali ridotti consecutivi.
Doppio equipaggio
In multipresenza, ogni conducente deve godere un riposo giornaliero di almeno 9 ore entro ogni periodo di 30 ore. Nei primi 60 minuti la presenza del secondo conducente è facoltativa; dopo, deve essere a bordo.
La pausa di 45 minuti può essere goduta nel veicolo in movimento, purché il conducente in pausa non assista chi guida.
Orario di lavoro: l’altra contabilità
Oltre ai tempi di guida si applica la direttiva 2002/15/CE, che limita l’orario di lavoro: guida, carico e scarico, manutenzione, formalità amministrative e assistenza ai passeggeri. In Portogallo è nel decreto legge n. 84/2026, in vigore dal 12 luglio 2026, che ha sostituito il decreto legge n. 237/2007 e riunisce in un unico testo orario di lavoro, cronotachigrafo e sanzioni.
| Regola | Limite |
|---|---|
| Durata media settimanale | 48 ore (periodo di riferimento di 4 mesi) |
| Massimo in una settimana | 60 ore |
| Lavoro consecutivo | Massimo 6 ore |
| Interruzioni con più di 6 ore di lavoro | 30 minuti nella giornata (blocchi di 15 min o più) |
| Interruzioni con più di 9 ore di lavoro | 45 minuti nella giornata (blocchi di 15 min o più) |
| Lavoro notturno — la giornata tocca la fascia 0–5 | Massimo 10 ore di lavoro per ogni 24 ore dopo il riposo |
Il tempo di disponibilità — attesa la cui durata è nota in anticipo — non conta né per le 48 ore né per le 10 ore del lavoro notturno. L’attesa indefinita e non comunicata è orario di lavoro.
Registrazioni e cronotachigrafo
A un controllo su strada il conducente deve esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti. Comprende la carta del conducente, i fogli di registrazione se usa il cronotachigrafo analogico e le registrazioni manuali dei periodi che l’apparecchio non ha registrato.
In caso di guasto, la riparazione va fatta appena possibile e, se il veicolo non può rientrare in sede, entro una settimana. Conserva gli scontrini di stampa e le ricevute dell’officina.
Situazioni eccezionali
Il conducente può discostarsi dai limiti di guida, nella misura necessaria, per raggiungere un punto di sosta adeguato che consenta di garantire la sicurezza delle persone, del veicolo o del carico. In tal caso deve annotare a mano il motivo sul foglio di registrazione, sullo scontrino o sul registro di servizio, al più tardi all’arrivo.
Dal Pacchetto Mobilità esiste inoltre la possibilità di prolungare la guida per arrivare a casa o al centro operativo e godere il riposo settimanale:
| Per godere | Prolungamento | Condizione |
|---|---|---|
| Riposo settimanale | +1 ora | Circostanze eccezionali e imprevedibili |
| Riposo settimanale regolare | +2 ore | Pausa ininterrotta di 30 minuti immediatamente prima |
Il tempo in più va compensato con un riposo equivalente, goduto in blocco insieme a un altro riposo, entro la fine della terza settimana successiva. La deroga non permette di superare le 90 ore di guida in due settimane consecutive.
Se la pausa di 45 minuti è già stata fatta e il limite giornaliero non è stato raggiunto, non servono altri 30 minuti prima del prolungamento. Se il limite giornaliero è già stato raggiunto, servono.
Come la vigilanza classifica l’infrazione
L’allegato III della direttiva 2006/22/CE gradua le infrazioni. È quello che determina l’importo della sanzione e se il veicolo può essere fermato.
| Regola | Lieve | Grave | Molto grave |
|---|---|---|---|
| Guida giornaliera (9 h) | 9h–10h | 10h–11h | ≥ 11h |
| Guida giornaliera (10 h) | 10h–11h | 11h–12h | ≥ 12h |
| Guida settimanale (56 h) | 56h–60h | 60h–65h | ≥ 65h |
| Due settimane (90 h) | 90h–100h | 100h–105h | ≥ 105h |
| Guida senza pausa (4h30) | 4h30–5h | 5h–6h | ≥ 6h |
| Riposo giornaliero regolare (11 h) | 10h–11h | 8h30–10h | < 8h30 |
| Riposo giornaliero ridotto (9 h) | 8h–9h | 7h–8h | < 7h |
| Riposo settimanale ridotto (24 h) | 22h–24h | 20h–22h | < 20h |
| Riposo settimanale regolare (45 h) | 42h–45h | 36h–42h | < 36h |
Dove è stata commessa l’infrazione conta. Uno Stato membro può sanzionare infrazioni al regolamento 561/2006 commesse in un altro Paese. Le infrazioni alle regole del cronotachigrafo commesse in un altro Stato membro, invece, non possono essere sanzionate dove vengono rilevate: sono comunicate al Paese di stabilimento attraverso l’ERRU (sentenza della Corte di giustizia nella causa C-906/19).