La Spagna può multare fino a 18.000 euro il committente che non riporta il gasolio in fattura
Il tariffario sanzionatorio del Ministero dei Trasporti spagnolo, aggiornato il 5 ottobre, fissa multe da 401 a 18.000 euro per il committente che non specifica in fattura la variazione del prezzo del gasolio, secondo il Real Decreto-ley 9/2026. Chi fattura trasporti verso o dalla Spagna, incluso il cabotaggio dal Portogallo, deve esigere questa voce.
Il Real Decreto-ley 9/2026, del 14 aprile (BOE-A-2026-8283), ha reso obbligatoria in Spagna la revisione automatica del prezzo del trasporto merci ogni volta che il costo del gasolio varia del 5% o più tra la prenotazione e l’esecuzione del servizio, e impone di specificare tale adeguamento in fattura, senza possibilità di sostituirlo con un’altra clausola contrattuale. Il tariffario sanzionatorio del Ministero dei Trasporti, nella versione aggiornata al 5 ottobre e riportata da Diario de Transporte il 22 ottobre, fissa ora gli importi concreti applicati dall’Ispettorato dei trasporti a chi non si conforma.
Gli importi, per fascia di fattura
Il decreto modifica gli articoli 140 e 141 della legge spagnola sull’ordinamento dei trasporti terrestri (LOTT) e fissa all’articolo 143.1 le multe corrispondenti, secondo il testo pubblicato sul BOE:
- Fattura fino a 1.000 euro: da 401 a 600 euro.
- Fattura da 1.000 a 1.500 euro: da 601 a 800 euro.
- Fattura da 1.501 a 3.000 euro: da 801 a 1.000 euro.
- Fattura da 3.001 a 4.000 euro: da 1.001 a 2.000 euro.
- Fattura da 4.001 a 6.000 euro: da 2.001 a 4.000 euro.
- Fattura superiore a 6.000 euro: da 4.001 a 6.000 euro.
- Recidiva (seconda infrazione dello stesso tipo in 12 mesi): da 4.001 a 18.000 euro.
L’infrazione è del committente o dell’obbligato al pagamento — non del vettore — e si applica solo se il vettore può dimostrare di aver chiesto la voce specifica e di essersela vista negare. Lo stesso tariffario riporta anche una multa di 401 euro per il vettore che non possiede il DeCA, lo occulta o non ne consegna copia al conducente per il controllo su strada; questo importo non figura esplicitamente nel testo del BOE consultato ed è attribuito a Diario de Transporte.
Perché interessa chi parte dal Portogallo
L’obbligo si applica a qualsiasi fattura di trasporto merci su strada emessa nell’ambito di un contratto spagnolo, incluso il cabotaggio svolto da vettori portoghesi in Spagna. Chi fattura a un committente spagnolo deve verificare che la variazione del gasolio sia specificata in fattura, e conservare la prova della richiesta se il committente si rifiuta, per potersi avvalere della tutela dell’articolo 38 della legge 15/2009 in caso di controllo.